49. Sentenza 5 luglio 1917 della IIe sezione civile | |
nella causa Banca cantonale vodese, attrice, contro Società Navigazione e ferrovie pel Lago di Lugano, convenuta. | |
L'obbligo di chi emette un prestito, stipulato in confronto deI consorzio delle banche di emissione, di non contrarre altri debiti senza il Ioro consenso, è un obbligo in favore di terzi (portatori futuri delle obbligazioni): ma può essere invocato eziandio dalla Banca direttrice deI consorzio, anche se questo, nel frattempo, si è sciolto e se essa banca non possiede nessuna obbligazione. -- Interpretazione di detta clausola e sua validità di fronte ai disposti degli art. 27 CCS e 20 CO. -- Inapplicabilità delI'art. 812 aI. 1 CSS. -- AmmissibiIità della domanda tendente a precludere alla convenuta il registro fondiario per l'iscrizione di ipoteca in favore deI prestito illecito.
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Sachverhalt | |
A. | |
In base a convenzione 15 novembre 1894, la convenuta Società Navigazione e Ferrovie pel Lago di Lugano contraeva, coll'intervento di un consorzio di banche (Banca cantonale vodese in Losanna, Banca della Svizzera italiana in Lugano, Banca Cantonale Ticinese in Bellinzona e Banca Popolare Ticinese in Bellinzona) un prestito di 2,600,000 fr., diviso in 2600 obbligazioni al portatore, di 1000 fr. aI 4 %, rimborsabili mediante sorteggio in 73 annuità a datare dalla fine dicembre 1901. A garanzia deI prestito Ia debitrice concedeva al consorzio delle banche emittenti Ia facoltà di costituire ipoteca di 1. ![]() ![]() | |
L'art. 3 di questa convenzione, Ia cui interpretazione forma l'oggetto deI presente litigio, ha, nella lingua in cui fu redatta, il seguente tenore: "La Société s'interdit de contracter d'autres dettes que l'emprunt dont il est ici question, sans le consentement de la Banque cantonale vaudoise représentant le groupe des banques contractantes."
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B. | |
Poscia che il Consiglio federaIe, con decreto 11 aprile 1916, ebbe a dichiarare Ia Iegge federale 24 giugno 1874 concernente le ipoteche sulle strade ferrate applicabile anche alle società allonime svizzere di navigazione (rendendo cosi possibile a questi Istituti la costituzione di pegno immobiliare), Ia convenuta fece pubblicare nel foglio ufficiale federale del 22 novembre 1916 una domanda di autorizzazione di costituire ipoteca, onde garantire un prestito di un milione :
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"a) su tutti i suoi stabili siti in territorio svizzero e destinati all'esercizio della navigazione, compresi i cantieri, i docks, le istallazioni die porti e die luoghi di sbarco ; b) su tutto il suo materiale galleggiante e l'equipaggiamento di questo materiale compreso quello dei docks, die cantieri, delle istallazioni dei porti" | |
ece. e come meglio a detta pubblicazione. La Banca cantonale vodese avendo sollevato opposizione contro questa domanda ![]() ![]() | |
1. che l'opposizione interposta contro la costituzione d'ipoteca sollecitata dalla convenuta sia ammessa ; 2. che quindi il Dipartimento federale delle strade ferrate sia tenuto a rifiutare l'iscrizione di detta ipoteca nel registro fondiario. | |
A sostegno di queste domande l'attrice invoca in sostanza l'art. 3 precitato della convenzione 15 novembre 1894. Essa allega inoltre: delle 3 banche ticinesi, che assunsero il prestito deI 1894, due, e cioè la Banca cantonale ticinese e la Banca popolare ticinese, più non esistono e la terza (Banca della Svizzera italiana) è direttamente interessata all'operazione progettata che tende al consolidamento di debiti della convenuta verso quell'istituto. L'attrice è dunque sola a rappresentare gli interessi dei portatori delle obbligazioni emesse nel 1894. Al 31 dicembre 1916 il prestito costituito a quell'epoca era diminuito, per sorteggio e rimborso di titoli, di soli 143,000 fr. L'attrice riconosce che il prestito di consolidamento proposto dalla convenuta sia reso necessario dalle conseguenza della guerra, ma dichiara di non poter consentire a "che si costituisca su tutte le attività site in Isvizzera un privilegio a tutto scapito dei portatori dei titoli deI 1894 sugli interessi dei quali essa, attrice, ha il mandato di vigilare."
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Nella sua risposta 31 marzo 1917 la convenuta conchiude domandando il rigetto della petizione. Essa oppone anzitutto all'attrice l'eccezione di mancanza di veste attiva (contestazione della legittimazione), argomentando segue: Nell'opposizione contro la domanda di costituzione di ipoteca l'attrice ha dichiarato espressamente di non agire in qualità di detentrice di obbligazioni del 1894. Ad essa vien quindi meno ogni legittimo inte ![]() ![]() ![]() ![]() | |
C. | |
Nella replica l'attrice e nell'odierna discussione della causa anche Ia convenuta si riconfermano in sostanza nei motivi addotti negli allegati di causa. In diritto la convenuta invoca inoItre l'art. 812 CCS ("la rinuncia deI proprietario deI fondo costituito in pegno al diritto di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla"), nel quale essa ravvede nuovo argomento in favore della tesi della nullità della clausola in litigio ; --
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Erwägungen | |
Considerando in diritto :
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Erwägung 1 | |
1. L'eccezione di mancanza di veste (legittimazione attiva) nell'attrice si appalesa subito qualora si consideri lo scopo delI'art. 3 della convenzione 15 novembre 1894, la sua natura giuridica e la funzione economica che esso era destinato a compiere. Scopo di quel disposto era di impedire che la Società scemasse Ie garanzie che esistevano in favore di quel prestito e le quali ( a prescindere dalle ferrovie Porlezza-Menaggio e Ponte-Tresa-Luino che, per i motivi suddetti, male si prestavano ad essere oggetto di garanzie speciali) consistevano in sostanza nel patrimonio galleggiante della società. Esiccome, nello stato della Iegislazione di allora, la costituzione di ipoteca sul naviglio di una società di navigazione non era giuridicamente possibile, il solo privilegio che poteva venir costituito in favore deI prestito dei 1894 era appunto quello di impedire alla Società di contrarne un altro, di sobbarcarsi ad obblighi ingenti, i quali, aumentando le passività, avrebbero avuto per necessaria conseguenza di diminuire proporzionalmente Ia garanzia insista nel patrimonio della debitrice. La clausola in questione, conchiusa tra la convenuta ed il consorzio delle banche, era dunque una stipulazione in favore di ![]() ![]() | |
DeI resto Ia veste dell'attrice deriva anche dalla responsabilità da essa assunta emettendo Ie obbligazioni in parola. Come risulta dal titolo stesso, in cui vien rammentato espressamente che esso è emesso alle condizioni della convenzione deI 1894, Ie banche assuntrici del prestito avevano garantito ai futuri detentori delle obbligazioni i vantaggi loro accordati dalla società nella convenzione dei 1894, dunque Ia prestazione di un terzo. Ora, I'art. 127 vCO (art. 111 nCO) dispone che chi promette Ia prestazione di un terzo è tenuto ai danni, se questa non segua : ond'è che in base a questo disposto l'attrice ha interesse legittimo sufficiente ad intentare la presente azione, che tende appunto ad evitare questi danni. Essa agisce direttamente a saIvaguardia della propria responsabilità, assunta coII'emissione dei titoli deI 1894 e colla promessa della prestazione di un terzo fatta allora ai Ioro futuri detentori : è pertanto affatto indifferente che essa non sia più in possesso di obbligazioni deI 1894.
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Da questi motivi risulta ancora l'inefficacia deli'argomento dedotto dallo scioglimento della società composta ![]() ![]() | |
Erwägung 2 | |
2. Nel merito Ia convenuta investe anzitutto di nullità il patto in discorso dichiarandolo Iimitativo della capacità civile e quindi nullo giusta l'art. 17 vCO, 20 nCO e 27 CCS. Ad infirmare quest'eccezzione non giovano le restrizioni e concessioni cui l'attrice è scesa nell'odierna discussione della causa, dichiarando, tra altro, che non intenderebbe opporsi ad una costituzione di ipoteca, purchè fosse in favore anche deI vecchio prestito deI 1894. Questa proposta può fare oggetto di trattative tra le parti, ma è indifferente per conoscere del fondamento delI'obbiezione, poichè, se essa fosse ammissibile, Ia nullità sarebbe radicale ed insanabile e renderebbe la clausola deI tutto inesistente e quindi non suscettibile di modificazioni per concessione di parte. Ma l'argomente invocato dalla convenuta deriva da una interpretazione deI patto troppo schiava deI suo tenore letterale e non ammissibile perchè non tien conto della sua interpretazione logica e deI fine cui Ia stipulazione mirava. Se dai termini: "la société s'interdit de ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Erwägung 3 | |
Erwägung 4 | |
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Erwägung 5 | |
Sulla seconda domanda della petizione, colla quale l'attrice chiede che venga ingiunto al Dipartimento federale delIa strade ferrate di rifiutare l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario, Ia convenuta non solleva obbiezione particolare. Tuttavia giova osservare : questa domanda è il corollario delIa prima, come conclusione tendente ad un provvedimento esecutivo deI divieto di costituzione di ipoteca. Vero è che, in sè, essa significa domanda di preclusione dal registro fondiario : essa tende pertanto a conferire effetti di diritto reale ad un obbligo di natura meramente personale, quale è quello che scaturisce da un'obbligazione contrattuale restrittiva della facoltà di disporre nel senso delI'art. 3 del contratto 15 novembre 1894 (vedi STAUDINGER, comm. deI CC germanico, oss. 1 e 2 al. § 137). Ma la questione può essere considerata anche sotto altro aspetto. Nel caso in esame il Tribunale federale non è giudice di appello o di ricorso, ma istanza unica di merito : ad esso spetta quindi l'ordinare quelle misure che tendano a salvaguardare lo stato quo in causa od a prevenire un danno futuro. ![]() | |
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Dispositiv | |
Il Tribunale federale pronuncia: | |
Le domande della petizione sono ammesse. ![]() |