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BGer 4A_241/2022 vom 15.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_241/2022
 
 
Sentenza del 15 giugno 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Arnold,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Comunione dei comproprietari del Condominio di B.________,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
patrocinati dallo studio legale Mattei & Partners Studio Legale SA,
 
opponenti,
 
E.________ AG,
 
patrocinata dall'avv. Mauro Molo.
 
Oggetto
 
contratto di appalto; difetti,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2022
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2021.153).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con petizioni 13 agosto 2015 tendenti alla riparazione delle parti comuni e al pagamento di specificate somme di denaro la comunione dei comproprietari del Condominio di B.________, C.________ e D.________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la A.________ SA, che aveva funto da impresa generale nell'ambito dell'edificazione del condominio e che ha presentato una denuncia di lite nei confronti di E.________ AG. La convenuta ha sollevato diverse eccezioni, fra cui quella di prescrizione. Dopo aver congiunto le cause per un'unica istruttoria limitata alle eccezioni, il Pretore le ha respinte con decisione 1° settembre 2021.
 
2.
 
Con sentenza 25 aprile 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello con cui la A.________ SA ha chiesto che fossero accolte le sue eccezioni.
 
3.
 
La A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 25 maggio 2022 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza di appello nel senso che sia accolta l'eccezione di prescrizione.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta con decreto 31 maggio 2022.
 
 
4.
 
4.1. La decisione impugnata è una decisione incidentale notificata separatamente, atteso che si pronuncia unicamente sulle eccezioni sollevate dalla qui ricorrente e non termina la causa. Essa può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), e cioè un pregiudizio, di natura giuridica, che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente, se necessario emanata dal Tribunale federale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione per motivi di economia processuale di decisioni incidentali notificate separatamente, che non concernono la competenza o domande di ricusa, costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). Tale eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare le decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2).
 
Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ciò significa, per quanto riguarda l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che al ricorrente incombe in particolare di indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste dovrebbero essere assunte e perché ciò provocherebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2).
 
4.2. In concreto la ricorrente riconosce che la decisione attaccata è incidentale, ma si limita ad affermare che le eccezioni invocate "non verranno più riprese nella decisione finale di merito", poiché "le corti cantonali non ritorneranno sulle proprie considerazioni di diritto, in quanto le riterranno evase dalle rispettive decisioni incidentali". Ciò non costituisce manifestamente un danno irreparabile di natura giuridica (che non va confuso con mero inconveniente di fatto quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi), poiché se la decisione finale dovesse risultare sfavorevole alla ricorrente, essa potrà impugnare al Tribunale federale - pure - la decisione con cui l'eccezione di prescrizione era stata respinta. Nemmeno quando apoditticamente afferma, a sostegno della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, che l'accoglimento del presente ricorso "può porre fine alla lite, senza necessità di ulteriori atti istruttori, con i relativi importanti dispendi e costi (si pensi solo al referto peritale che sarà necessario assumere) ", senza spendere una parola per illustrare i motivi per cui tale perizia sarebbe particolarmente dispendiosa o defatigante, la ricorrente allega in modo sufficiente i motivi per cui sarebbe adempiuta l'ipotesi prevista dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF.
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti che, non essendo stati invitati a determinarsi, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e della E.________ AG, nonché alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 giugno 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti