VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_892/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_892/2018 vom 13.11.2018
 
 
5A_892/2018
 
 
Sentenza del 13 novembre 2018
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Confederazione Svizzera,
 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni
 
del Cantone Ticino,
 
2. Stato del Ca ntone Ticino,
 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
 
del Cantone Ticino,
 
3. Comune di Lugano, rappresentato dall'Ufficio contribuzioni,
 
4. Cassa cantonale di compensazione AVS,
 
5. B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Monica Del Tredici Berini,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Oggetto
 
calcolo del minimo esistenziale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.30).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nelle esecuzioni promosse contro A.________ dalla Confederazione Svizzera, dallo Stato del Cantone Ticino, dal Comune di Lugano, dalla Cassa cantonale di compensazione AVS e da B.________ SA, l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha determinato che i redditi dell'escusso ammontano a fr. 4'276.30 (rendita AVS di fr. 2'350.-- e rendita della cassa pensione C.________ di fr. 1'926.30) e che il suo minimo d'esistenza è pari a fr. 1'360.-- (minimo base, ridotto del 20 % per residenza all'estero). Dato che la rendita AVS è impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), in data 1° marzo 2018 l'UE ha pignorato l'intera rendita erogata dalla cassa pensione.
 
Con sentenza 5 ottobre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da A.________ avverso tale provvedimento dell'UE. Essa ha ricordato che le rendite d'invalidità o di vecchiaia versate al debitore dalla sua cassa pensione sono pignorabili nei limiti stabiliti dall'art. 93 LEF e ha accertato che nel caso concreto l'escusso risulta l'unico avente diritto della rendita pignorata. L'autorità di vigilanza ha poi ricalcolato la quota pignorabile di A.________ - tenendo conto delle spese di sostentamento indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è stato dimostrato, nonché del reddito conseguito dalla moglie (fr. 1'392.--) - e ha fissato il minimo d'esistenza dell'escusso a fr. 2'078.--. Considerato che tale minimo vitale è già interamente coperto dalla rendita AVS, i Giudici cantonali hanno confermato il pignoramento della rendita versata dalla cassa pensione.
 
2. Con ricorso in materia civile 29 ottobre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 5 ottobre 2018 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio e di riconoscergli " i redditi e le deduzioni indicati nei considerandi ".
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Il ricorrente lamenta la violazione degli art. 92 e 93 LEF, degli art. 9 e 29 Cost. e della convenzione del 9 marzo 1976 di doppia imposizione conclusa con l'Italia. Egli si limita tuttavia a ripresentare in modo generico gli argomenti già esaminati e respinti dai Giudici cantonali (a suo dire, la rendita erogata da C.________ sarebbe impignorabile per la parte invalidità, la metà di tale rendita spetterebbe in realtà alla moglie, il salario di quest'ultima pari a fr. 1'392.-- non potrebbe "essere computato nei redditi in Svizzera" e le " spese necessarie documentate e pagate" ammonterebbero a fr. 3'307.25) senza misurarsi con le dettagliate motivazioni contenute nella contestata sentenza. L'impugnativa manifestamente non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 13 novembre 2018
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).