18. Estratto della sentenza della III Corte di diritto pubblico nella causa Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico) | |
9C_223/2022 del 15 maggio 2023 | |
Regeste | |
Art. 9, 10 und 11 ELG; Art. 4, 5, 11a und 14a ELV; gemeinsame Berechnung der Ergänzungsleistungen einer Bezügerin von Leistungen der IV und ihres Kindes, welches eine Kinderrente der IV bezieht und mit ihr in einem gemeinsamen Haushalt lebt; anrechenbare Einnahmen; Abzug der Freibeträge.
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Sachverhalt | |
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B. Adito su ricorso di A., con sentenza del 14 marzo 2022, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha accolto il gravame e rinviato gli atti alla Cassa per nuova decisione sulle prestazioni complementari nel senso dei considerandi.
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C. La Cassa inoltra il 29 aprile 2022 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale del 14 marzo 2022 e la conferma delle sue decisioni del 29 marzo e del 6 settembre 2021.
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Invitati a pronunciarsi sul ricorso, A. propone di respingerlo - domandando nel contempo l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocino - mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) con parere del 19 agosto 2022, a cui l'assicurata ha presentato ulteriori ![]() ![]() | |
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Erwägung 3 | |
Erwägung 3.3 | |
3.3.1 Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la riforma della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), ovvero la riforma delle PC del 22 marzo 2019 (RU 2020 585; FF 2016 6705). In caso di modifica della legislazione, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, salvo disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 148 V 21 consid. 5.3 con riferimenti). Ora, dalle disposizioni ![]() ![]() | |
Erwägung 4 | |
4.3 L'assicurata ribadisce sostanzialmente quanto già esposto dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente, ovvero dapprima si sommano i redditi da lavoro di madre e figlia, successivamente si deduce la franchigia e si computa l'importo ottenuto in ragione di due terzi. A suo dire, gli organi di esecuzione in materia di prestazioni ![]() ![]() | |
Erwägung 5 | |
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5.4 L'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021 prevede che sono computati come reddito "due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1'000 franchi per le persone sole e 1'500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell'attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, è computato interamente". Se, conformemente al diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020, tutti i redditi da attività lavorativa delle persone comprese nel calcolo delle prestazioni complementari venivano sommati e conteggiati come reddito computabile nella misura di due terzi dell'importo che superava fr. 1'000.- per le persone sole e fr. 1'500.- per i coniugi o per le persone con orfani/con figli aventi diritto a una rendita per orfani/per figli dell'AVS/AI, con la riforma è stato specificato che la franchigia non deve essere più considerata nel reddito da lavoro del coniuge non beneficiario di una rendita, il cui stipendio sarà conteggiato ![]() ![]() | |
5.5 Dal tenore letterale dell'art. 11 cpv. 1 lett. a prima frase LPC risulta che, per il caso in rassegna, i redditi determinanti corrispondono a due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino fr. 1'500.- per le persone con figli che danno diritto a una rendita dell'AI. Dal testo del disposto non emerge se la franchigia debba essere applicata unicamente al reddito del solo avente diritto oppure dal nucleo familiare. È necessario quindi ricorrere ad altri metodi d'interpretazione. L'interpretazione storica della normativa, all'interno della sistematica della legge, permette di accertare che la combinazione deduzione fissa - ovvero una franchigia di fr. 240.- per persone sole e fr. 400.- per coniugi - e il computo del saldo del reddito - proveniente da attività lucrativa o da rendite o da pensioni (eccettuate quelle dell'AVS e dell'AI) - nella misura di due terzi ha "il vantaggio di favorire particolarmente le persone in precarie condizioni economiche e, nel contempo, di mantenere l'interesse all'esercizio di una modesta attività lucrativa o all'acquisto di una modesta rendita, in quanto il relativo reddito eccedente l'importo soggetto a deduzione non porta a una corrispondente riduzione della prestazione complementare" (Messaggio del 21 settembre 1964 all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, FF 1964 II 1786 segg., 1798). Vi è dunque sia un aspetto sociale che un incentivo a conservare un'attività lucrativa, in primo luogo dell'avente diritto delle prestazioni complementari ma anche degli altri membri della famiglia. La disposizione va poi contestualizzata, segnatamente per il calcolo dell'importo, dove l'art. 9 cpv. 2 LPC prevede che i redditi determinanti dei membri della famiglia sono in principio sommati e il cpv. 4 precisa che non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute. Dal testo legale della ![]() ![]() | |
5.6 Si tratta ora di determinare se la franchigia debba essere dedotta unicamente dal reddito effettivo da attività lucrativa dell'avente diritto (rispettivamente da quello eventuale nel senso dell'art. 14a OPC-AVS/AI) o da quello del nucleo familiare. Il Tribunale cantonale ha proceduto a un calcolo comune nel senso dell'art. 9 cpv. 2 LPC, ovvero conformemente all'art. 11a OPC-AVS/AI, deducendo dapprima dal reddito da attività lucrativa conseguito dalla figlia dell'assicurata le spese debitamente comprovate per il suo conseguimento (art. 10 cpv. 3 lett. a LPC) e i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito (art. 10 cpv. 3 lett. c LPC). Successivamente è stata dedotta la franchigia di fr. 1'500.-, in quanto la figlia vive con la madre, ovvero il genitore che ha diritto a ![]() ![]() | |
In considerazione anche di quanto menzionato al precedente considerando, la franchigia non deve essere prevista per ogni persona inclusa nel calcolo delle prestazioni complementari che consegue un reddito da lavoro, ma deve essere considerata una sola volta per nucleo familiare e dunque è indifferente da quale reddito va dedotta, sempre che non ci si trovi in una costellazione diversa prevista dalla legge, ovvero in una delle due fattispecie che non prevedono il computo in ragione di due terzi (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a seconda e terza frase LPC). Detto altrimenti, in caso di computo nella misura di due terzi, esso avviene sul reddito da lavoro che supera la franchigia prevista per il caso specifico, previa deduzione delle spese di conseguimento del reddito. Quanto stabilito dal Tribunale cantonale riflette anche quanto previsto dal legislatore nel calcolo illustrato nel Messaggio di cui al menzionato FF 1964 II 1800, in cui il beneficiario della prestazione complementare era totalmente invalido (egli disponeva solo di proventi sotto forma di rendita) e la moglie percepiva un salario, dal quale è stata dapprima dedotta la franchigia e successivamente ritenuto nella misura dei due terzi. La franchigia va dunque dedotta una sola volta, in quanto stabilita per economia domestica e applicata al nucleo familiare ma non deve essere dedotta per principio solo al reddito dell'attività lucrativa dell'avente diritto alle prestazioni complementari. La franchigia non vale pertanto per il singolo avente diritto delle prestazioni complementari. A tal proposito anche nel Messaggio del 16 settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC) nel commento dei singoli articoli, si legge sull'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC che, per quanto attiene al computo del reddito da attività lavorativa, "ad oggi quest'ultimo è computato solo per due terzi nel calcolo delle PC, per tutte le persone che vi sono incluse, previa deduzione di una franchigia. In futuro questo calcolo varrà ![]() ![]() | |
5.8 Si rileva altresì che il n. 3421.11 delle DPC (cfr. consid. 3.2), versione 15, in vigore dal 1° gennaio 2021 (sulla nozione e portata delle Direttive amministrative dell'UFAS cfr. DTF 148 V 144 consid. 3.2.3 e DTF 145 V 84 consid. 6.1.1 con riferimenti), nella misura in cui prevede che "il reddito da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti diritto a una rendita e vivono nella medesima economia domestica vanno computati senza deduzione di una franchigia nella misura di due terzi" è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC. L'esclusione della deduzione a priori di una franchigia dal reddito da attività lucrativa del figlio è possibile solo se il genitore con cui vive nella medesima economia domestica consegue già un reddito da attività lucrativa (incluso uno ipotetico nel senso dell'art. 14a OPC-AVS/AI, ipotesi non realizzata nel caso in rassegna) superiore all'importo della franchigia da dedurre (cfr. MÜLLER, op. cit., pag. 119 n. 297). Medesima sorte spetta a quanto previsto all'Allegato 6 della DPC ("Fattori per il computo del reddito da attività lucrativa") in vigore dal 1° gennaio 2021, in cui sono stati specificati i fattori per il computo del reddito da attività lucrativa, considerando le varie ipotesi familiari, al fine di applicare l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC in modo chiaro e uniforme, nella misura in cui non è prevista alcuna franchigia per il reddito dei figli. ![]() |