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20. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa D. contro Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano e I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
5A.9/2002 del 14 novembre 2002
Regeste
Art. 490 Abs. 2 ZGB und 960 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB; Sicherstellung der Anwartschaft der Nacherben.
Sachverhalt
A.- Con contratto successorio stipulato fra B.A. e A.A., quest'ultimo ha designato quale esecutore testamentario l'avv. dott. D. e quale erede istituita, con l'obbligo di trasmettere l'eredità ai propri figli quali eredi sostituiti, la figlia C.A., che ha pure firmato l'atto pubblico. La disposizione di ultima volontà prevedeva parimenti che il patrimonio sottoposto alla sostituzione fedecommissaria fosse amministrato congiuntamente all'esecutore testamentario, del quale è richiesto il consenso per ogni atto di disposizione, fino alventesimo compleanno del più giovane degli eredi sostituiti, ma almeno per 5 anni. Per la durata dell'amministrazione congiunta il disponente esonerava l'erede istituita a prestare garanzia. A.A. è deceduto il 25 agosto 1998.
Il 21 agosto 2000 C.A. ha comperato un fondo a Caslano per fr. 2'150'000.-. Il rogito è pure stato sottoscritto per consenso dall'esecutore testamentario. Anche dopo aver ricevuto la dichiarazione di una banca indicante che l'immobile è stato finanziato con fr. 1'000'000.- provenienti dal patrimonio sottoposto a sostituzione fedecommissaria, con un credito ipotecario di analogo importo e con fr. 150'000.- di mezzi propri della compratrice, l'Ufficiale ha respinto la richiesta dell'acquirente tendente ad annotare a carico della predetta particella l'obbligo di trasmissione dall'attuale proprietaria, erede istituita, ai figli, quali eredi sostituiti, ex art. 490 cpv. 2 CC. L'esecutore testamentario ha impugnato senza successo tale rigetto innanzi all'autorità di vigilanza. Con sentenza 29 aprile 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha a sua volta respinto un ricorso presentato da D.
B.- Con ricorso di diritto amministrativo del 5 giugno 2002 D. ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione di appello e di ordinare all'Ufficio registri del distretto di Lugano l'annotazione l'obbligo di trasmissione a favore degli eredi sostituiti. Il Tribunale federale ha respinto il gravame con sentenza del 14 novembre 2002.
Ora, il prezzo di acquisto dell'immobile di fr. 2'150'000.- è stato pagato con un milione di franchi proveniente dal patrimonio soggetto a fedecommesso, con analogo importo mutuato da una banca all'erede istituita e con fr. 150'000.- provenienti da fondi propri di quest'ultima. Ne segue che la tesi secondo cui il nuovo bene èsurrogato nel patrimonio che ha maggiormente contribuito al suo acquisto non soccorre il ricorrente, poiché in concreto tale patrimonio non è quello soggetto a fedecommesso, dal quale è confluito meno della metà del prezzo soluto. Non ci si trova manifestamente nemmeno di fronte al caso in cui non è possibile ricostruire la provenienza dei mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto. Si può infine aggiungere che non è ravvisabile né il ricorrente spiega in che modo il Codice civile permetterebbe di annotare la restrizione della facoltà di disporre unicamente sulla parte finanziata con denaro proveniente dall'eredità.