38. Estratto della sentenza della III Corte di diritto pubblico nella causa A. contro Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico) | |
9C_643/2022 del 24 luglio 2023 | |
Regeste | |
Art. 26 Abs. 1 lit. c DBG; Anspruch auf Pauschalabzug für "übrige Berufskosten" bei Vorliegen eines von der Steuerbehörde genehmigten Spesenreglements.
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Sachverhalt | |
A.a Il 5 gennaio 2020, A. ha inoltrato all'autorità competente la dichiarazione fiscale 2018. La decisione di tassazione è del 12 febbraio successivo. Rispetto ai dati dichiarati, l'ufficio di tassazione non ha riconosciuto le deduzioni relative alle spese per il veicolo privato, relative al forfait per "altre spese professionali" e relative alle spese di formazione e perfezionamento. Il contribuente ha interposto reclamo contro la tassazione, allegando il regolamento sulle spese e l'aggiunta al regolamento sulle spese del suo datore di lavoro, approvati dall'ufficio di tassazione competente il 26 novembre 2007.
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A.b Con decisione del 12 maggio 2021, l'autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo e fissato il reddito imponibile a fr. XXX'500.- (imposta cantonale) e a fr. XXX'800.- (imposta federale diretta). In merito alla deduzione del forfait per "altre spese ![]() ![]() | |
A.c Contestando l'applicazione della prassi secondo cui, quando il contribuente beneficia di un rimborso forfettario delle spese di rappresentanza da parte del suo datore di lavoro, la deduzione forfettaria per "altre spese professionali" non è ammessa, A. si è rivolto alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza del 24 novembre 2021, quest'ultima ha respinto il gravame, confermando il diniego della deduzione.
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B. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 10 gennaio 2022, A. ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale. In via principale, chiede il riconoscimento del forfait per "altre spese professionali" in ragione di fr. 2'500.- per l'imposta cantonale e di fr. 4'000.- per l'imposta federale diretta, con fissazione del reddito imponibile in fr. XXX'000.- per l'imposta cantonale e di fr. XXX'400.- per l'imposta federale diretta. In via eventuale, domanda che la tassa di giustizia cantonale sia posta a suo carico solo in ragione di fr. 100.-, mentre le spese di cancelleria siano stralciate.
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La Camera di diritto tributario, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto che l'impugnativa sia respinta. Con ulteriori scritti, le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni.
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Come vedremo, il diniego della deduzione non può essere condiviso. Di conseguenza, anche la critica relativa alla lesione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non va approfondita. ![]() | |
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Erwägung 4 | |
Su ricorso dell'autorità fiscale, il Tribunale federale ha confermato il giudizio impugnato in merito ad entrambi gli oggetti litigiosi.
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4.2 In tale contesto, viene dapprima ribadito che il diritto fiscale svizzero non conosce una nozione autonoma di spese ma che, riferendosi alla regolamentazione vigente nel diritto del lavoro (al ![]() ![]() | |
Da un lato, vi sono le spese legate a un intervento concreto del dipendente in nome e per conto del datore di lavoro, che vengono rimborsate dal datore lavoro e che, dando luogo a un mero rimborso, non hanno conseguenze sulla tassazione (art. 17 LIFD; DTF 148 II 504 consid. 5.1.2 e 5.1.3; sentenza 2C_316/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 3.2.1 e 3.2.4; SUTER/MEIER, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4a ed. 2022, n. 21 seg. ad art. 17 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed. 2019, n. 24 seg. ad art. 17 LIFD). D'altro lato, vi sono le spese sostenute dal contribuente per il conseguimento del reddito, che restano di principio a suo carico, ma possono essere dedotte dal reddito conseguito (art. 26 cpv. 1 LIFD; sentenza 2C_804/2021 del 14 ottobre 2022 consid. 6, non pubblicato in DTF 148 II 504; sentenza 2C_316/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 3.2.1; JEAN-BLAISE ECKERT, in Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 26 LIFD).
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In tal caso, bisogna infatti partire dal principio che il rimborso corrisponde alle spese effettivamente sostenute in favore del datore di lavoro, perché questo aspetto è stato già regolato in precedenza tra il datore di lavoro e il fisco per tutti i dipendenti, e non vi è spazio per ulteriori verifiche (DTF 148 II 504 consid. 5.1.3 e 5.2, con riferimento anche al fatto che, se non si decidesse in tal senso e si permettesse un esame caso per caso, l'approvazione del regolamento delle spese da parte delle autorità fiscali perderebbe ogni utilità pratica).
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4.4 Preso atto della critica secondo cui il contribuente non aveva dimostrato di avere percorso con il veicolo privato un numero di chilometri corrispondente al rimborso riconosciutogli, e occorreva ![]() ![]() | |
Questo perché, dal momento dell'approvazione del regolamento, non è nemmeno più possibile sostenere che le spese per cui è previsto il rimborso siano (anche) spese diverse da quelle legate a un intervento in nome e per conto del datore di lavoro (sentenza 2C_804/2021 del 14 ottobre 2022 consid. 6.4, non pubblicato in DTF 148 II 504).
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Erwägung 5 | |
Altrettanto incontestato è che, basandosi principalmente sulla sentenza 2C_326/2008 del 23 settembre 2008, le autorità fiscali ticinesi hanno negato il riconoscimento della deduzione prevista dall'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, facendo riferimento al rimborso spese già previsto dal regolamento approvato dall'autorità fiscale.
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5.2.2 D'altra parte, quanto deciso nella sentenza 2C_804/2021 del 14 ottobre 2022 con riferimento alle spese di trasporto giusta l'art. 26 ![]() ![]() | |
Di principio, le spese rimborsate dal datore di lavoro su base forfettaria, in applicazione di un regolamento relativo ai rimborsi spese approvato dall'autorità fiscale del Cantone di sede del datore di lavoro, devono essere infatti accettate senza riserve anche dall'autorità di tassazione, compresa quella di un altro Cantone (DTF 148 II 504 consid. 5.1.3, con riferimenti alla dottrina).
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Siccome in sede di reclamo il reddito imponibile per l'imposta federale diretta è stato fissato in fr. XXX'800.- (sopra lett. A.b) e la deduzione corrisponde al 3 % del salario netto con un tetto massimo di fr. 4'000.- (sopra consid. 3.1), anche la domanda dell'importo massimo è corretta. D'altra parte, nemmeno è necessaria la prova delle spese sostenute, poiché essa è prevista solo se vengono fatte valere deduzioni maggiori dell'importo forfettario concesso (art. 26 cpv. 2 LIFD; art. 4 dell'ordinanza sulle spese professionali). Contrariamente a quanto indicato nel petito, in base a quello che appare ![]() ![]() | |