16. Sentenza 10 febbraio 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Savosa contro Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste | |
Raumplanung; Zustellung eines Entscheides.
| |
2. Der Auftrag, die Post zurückzubehalten, bewirkt keine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen über die Zustellung von Entscheiden durch eingeschriebenen Brief (E. 2).
| |
Sachverhalt | |
![]() ![]() ![]() | |
Il Comune di Savosa è insorto al Tribunale amministrativo contro quella sentenza il 31 gennaio 1986. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile l'11 aprile seguente, siccome nella procedura amministrativa non esistono ferie e la notifica di una raccomandata al titolare di una casella postale avviene con il recapito allo sportello oppure, se non è ritirata nei sette giorni dall'avviso, alla fine del periodo di giacenza. L'intimazione del giudizio di prima istanza risaliva dunque al 27 dicembre 1985 e il ricorso, da interporre nei trenta giorni successivi, era ampiamente tardivo. L'ordine di trattenere la corrispondenza non cambiava la situazione, perché trascorso il periodo di deposito l'invio è considerato non recapitabile e i termini per compiere un atto giudiziario non possono essere procrastinati in questa maniera da chi si assenta in ferie, come dimostra anche il fatto che in tal caso non è ammessa la restituzione in intero per l'inosservanza.
| |
B.- Il Comune di Savosa ha introdotto un ricorso al Tribunale federale, che tende all'annullamento dell'ultima sentenza con istruzioni al Tribunale amministrativo di entrare nel merito della causa.
| |
La Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini ha proposto di respingere il gravame; il Tribunale amministrativo, riconfermando la propria decisione, e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno rinunciato a presentare osservazioni.
| |
1. Il Tribunale amministrativo ha risolto la lite, che pure concerne un'indennità di espropriazione materiale per l'inserimento di immobili in una zona di attrezzature pubbliche, esclusivamente in base a regole cantonali di procedura. Non ne consegue tuttavia che il giudizio possa essere impugnato solo con un ricorso di diritto pubblico e che il gravame debba essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Comune (DTF 109 Ia 174 consid. 1 e 2). Nell'ipotesi di una sentenza cantonale arbitraria sul rispetto del termine una simile interpretazione priverebbe infatti l'ente pubblico del diritto, garantitogli dall'art. 34 cpv. 2 LPT, di adire il Tribunale federale ![]() ![]() | |
b) Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d, e dell'ordinanza menzionata; il principio vale, a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie, per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come per quelle del diritto cantonale (DTF 109 Ia 18 consid. 4, DTF 104 Ia 466 consid. 3 con riferimenti). Il Tribunale amministrativo ha costatato che nel Cantone Ticino mancano prescrizioni discordanti ed è dunque a giusta ragione che si è riferito a questa regola.
| |
La sentenza citata dal ricorrente ha precisato la massima per quanto riguarda gli invii indirizzati fermi in posta, tenuto conto del termine di custodia che in questo caso passa da una settimana a un mese (art. 166 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza). Ciò non toglie che al destinatario incombe di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza), è ![]() ![]() | |
L'ordine di trattenere il corriere non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale, che per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica (cfr. DTF 100 III 5 consid. 3); esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario che per un motivo qualunque e un certo tempo non è in grado di ricevere la posta, ed impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ordinanza). Se non si pone il problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109 Ia 19), resta un compito di chi si assenta nel corso di un processo di disporre le precauzioni opportune affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 97 III 10 con riferimenti). D'altronde l'analogia fra l'ordine di trattenere gli invii e il fermo in posta, suggerita dal ricorrente per giustificare una notifica della raccomandata dopo la scadenza del termine di deposito, non è nemmeno proponibile quando una decisione è spedita nella forma particolare dell'atto giudiziale, che non può essere indirizzato presso un ufficio postale (art. 72 cpv. 2, 166 cpv. 1 dell'ordinanza) e che dunque non rimane a disposizione del destinatario per la durata di un mese.
| |